Ribera: Ordinanza sindacale con divieto di accensione di fuochi sulla spiaggia

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IL SINDACO

PREMESSO che la legge n. 125/2008 ha modificato l’art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto di attuazione del Ministero dell’Interno è disciplinato l’ambito di applicazione anche con riferimento all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

CONSIDERATO che la sempre più diffusa consuetudine dell’accensione sulle spiagge del territorio comunale di falò attorno ai quali le persone si riuniscono per festeggiare la vigilia di ferragosto, potrebbe causare seri pericoli per l’incolumità pubblica e arrecare, altresì, notevoli danni agli arenili e all’ambiente circostante;

RITENUTI sussistenti i molteplici fattori di rischio per la pubblica incolumità, dovuti all’abuso di alcool o sostanze stupefacenti nonché all’abbandono indiscriminato dei rifiuti sulla spiaggia al fine di prevenire infortuni, anche di grave entità, alle persone che inconsapevolmente calpestano tizzoni ancora accesi o vetri di bottiglie rotte;

CONSIDERATE sussistenti le motivazioni per l’applicazione di quanto sancito dall’art. 182, comma 6 bis, del D.Lvo 152/2006 s.m.i. che testualmente recita “I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, … omissis … “;

VISTO l’art. 50, comma 5, del d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. che prevede: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, de/l’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche .. »;

RITENUTO per motivi di sicurezza pubblica e sanitaria di dovere intervenire con opportune e proporzionali misure di prevenzione e contenimento delle specifiche fonti di rischio sopra citate nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza;

VISTI:

– l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo modificato dall’art. 8, comma 1, del D.L. 20/02/2017, n. 14, come sopra richiamato;

– l’art 54, commi 2 e 4 del D. lgs. 267/2000;

– l’art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/200, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

– la Legge 241/11//1981, n. 689 e relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

– l’art. 69 dell’O.R.EE.LL. modificato dal D.lgs. 267/2000;

– lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica del competente Dirigente espresso in calce al presente atto;

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.

Per le motivazioni di cui in premessa,

ORDINA

con effetto dalle ore 08.00 del giorno 14 AGOSTO 2022 e fino alle ore 07.00 del giorno 15 AGOSTO 2022, IL DIVIETO nelle località balneari del comune di Ribera:

– di trasportare con qualsiasi mezzo, sulla spiaggia di legna, carbone, carbonella, residui vegetali agricoli e forestali e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all’accensione di fuochi sulla spiaggia;

– di accendere sulla spiaggia fuochi, bracieri, utilizzare strumenti o apparecchiature a fiamma o elettrici, motori, fornelli o inceneritori, che producono faville, braci, fumo e comunque ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;

– di esercitare attività pirotecnica, di accendere fuochi d’artificio, di lanciare razzi e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti) dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, ad eccezione delle attività svolte da coloro che risultano titolari di licenza per l’esercizio di spettacoli pirotecnici ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S., se non preventivamente autorizzati e regolamentati;

AVVERTE

– fermo restando le sanzioni penali e amministrative previste per singole fattispecie con proprie ordinanze n. 29 del 23/06/2022 e n. 37 del 29/07/2022, che l’inadempienza alle disposizioni di cui sopra sarà sanzionata nella misura compresa tra euro 25,00 ed euro 500,00 e che tale sanzione sarà imputata in solido al trasgressore, fatto salvo il caso in cui il comportamento posto in essere sia sanzionato in base a specifiche e diverse disposizioni normative.

– in qualsiasi momento in caso di disordini, di situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica, di offese alla morale o al buoncostume e atti contro la pubblica decenza, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono ordinare se occorre lo sgombero dell’area e applicare ove ricorrano i presupposti le sanzioni previste dalla legge;

DISPONE

Che la presente Ordinanza :

– sia trasmessa al Prefetto di Agrigento, alla Questura di Agrigento, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, alla Tenenza Carabinieri di Ribera, alla Polizia Municipale di Ribera, alla

Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ai quali, è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l’esercizio dell’azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità;

– ai Dirigenti Comunali;

– sia pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni, nonché resa nota attraverso gli organi locali di informazione;

DEMANDA

Alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Municipale di Ribera la vigilanza sull’esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali;

RICHIEDE

Al Prefetto di mobilitare forze dell’ordine al fine di calendarizzare, specie nelle località balneari e turistiche di Seccagrande, Borgo Bonsignore e Piana Grande e nel giorni e negli orari anzi indicati e in cui è più elevato il rischio di comportamenti illeciti dei conducenti, servizi mirati ad un costante controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope con l’obiettivo di ridurre l’incidentabilità stradale.

AVVERTE

che avverso il presente procedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Palermo entro 60gg. ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 o in via alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO

Avv. Matteo Ruvolo