Tares, il Ministero ai Comuni: per le case vuote, non si dovrà pagare

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Se la casa è vuota, cioè senza arredi e senza allacci alle reti idriche ed elettriche, quindi inutilizzata, non è soggetta al pagamento della Tares. Questo prevedono le linee guida che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito ai Comuni sull’applicazione della Tares.

Certo, c’è da dire che ogni Comune dovrà, comunque, fare riferimento al proprio regolamento, ma queste linee guida del Ministero, anche se integrabili e modificabili, rappresentano uno strumento di supporto agli enti locali.

Quindi, stando alle linee guida del Ministero, la tassa non si paga su locali e aree che non possono produrre rifiuti in misura apprezzabile. Il regolamento elenca una serie di esempi specifici di locali su cui non si paga la Tares. Eccoli:

– unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
– superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità di quelle destinate ad usi diversi (spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate);
– locali stabilmente riservati a impianti tecnologici: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
– unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio lavori a quella di inizio dell’occupazione;
– aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
– aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
– per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree dell’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;

Ovviamente le caratteristiche sopra descritte, che prevedono appunto l’esclusione dalla Tares, devono essere adeguatamente comprovate: indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, riscontrabili in documenti quali dichiarazione di inagibilità o inabilità.

Altre cause di esclusione riguardano invece  aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni: balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi, aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

(foto web)