Ribera Sulla Tari il comune risponde a padre Nuara

557

Leggendo il Post di Don Antonio Nuara e riflettendo sul contenuto dello stesso, sarebbe stato opportuno, prima ancora di scrivere sulla professionalità e capacità del personale degli uffici comunali di Ribera, recarsi presso l’Ufficio Tributi e chiedere chiarimenti in merito agli avvisi bonari che il Comune di Ribera ha iniziato a spedire giovedì passato a mezzo Poste Italiane.
Sembra strano che nel giro di un giorno il contribuente si sia recato presso un Patronato, che il responsabile del patronato abbia vagliato tutti gli avvisi bonari o buona parte degli stessi, dato che attualmente son in fase di spedizione, che lo stesso responsabile del patronato, non ci è dato sapere quale patronato, abbia rilevato errori così macroscopici da indurre i contribuenti a non pagare e parole di cui al post: “Se non apri bene gli occhi, sono tutti pronti a svuotarti le tasche e…. fregarti” : pare che il Comune di Ribera voglia fregare i propri cittadini!!!
Per inciso la problematica evidenziata da Don Padre Nuara riguardava in primis il Tibuto IMU dove “Al fine di ottenere il riconoscimento dell’esenzione ai fini IMU per immobili di proprietà degli enti ecclesiastici, prevista dall’art. 7 co. l lett.i) del Dlgs. n.504/92, cui rinvia l’art. 9 comma 8 del D.L. 2011/2011, non è sufficiente dimostrare che l’ente proprietario degli immobili rientri nella previsione degli Enti ecclesiastici di cui alla legge 20 maggio 1985 n.222, ma occorre dimostrare che gli stessi siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lett. A) della legge 20.5.1985 n. 222” e agli atti dell’Ufficio Tributi non risultava nessuna dichiarazione in merito e comunque all’epoca il problema è stato risolto.
Per quanto attiene alla TARI di seguito si rassegna quanto previsto dalla normativa in merito:
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013].
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell’obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell’area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell’occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI. Occorre, invece, a tal fine, che il contribuente provi l’inidoneità del locale o dell’area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d’inutilizzabilità.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare, la presenza alternativa dell’arredo o di una sola utenza di rete è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice − valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente − di utilizzazione dell’immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Conseguentemente, ai fini dell’esclusione dal tributo, si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia dell’arredo sia di tutte le utenze. Il comune può comunque introdurre, con proprio regolamento, altri indici che integrino la presunzione di imponibilità, purché concretamente rivelatori dell’uso dell’immobile.
Sono assoggettate alla TARI anche le pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione, le quali sono ricomprese “utenza domestica” rilevante ai fini dell’applicazione della TARI. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica.
Alla quota fissa così calcolata deve essere, poi, aggiunta la quota variabile che è, invece, costituita da un valore assoluto, rapportato al numero degli occupanti, ma non ai metri quadrati dell’utenza.
Sono, invece, escluse dal presupposto impositivo della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o possedute in via esclusiva [art. 1, comma 641, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013].
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile [art. 1, comma 642, della legge n. 147 del 2013]. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.
Il piano finanziario, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
Il contribuente che riceve l’avviso bonario di pagamento, qualora intraveda dissonanze o errori nel calcolo del tributo in relazione a quanto sopra normativamente riportato, può semplicemente recarsi presso l’Ufficio tributo dove personale competente lo accoglierà, visionerà la pratica e darà risposte adeguate e se del caso rimodulerà l’avviso bonario ed eventualmente annullarlo.