ORDINANZA SINDACALE N.36 DEL 23 APRILE 2021
Misure per la prevenzione la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19.
In aggiunta alle misure contenitive del contagio vigenti l’applicazione delle seguenti misure :
a) il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, necessità e per l’acquisto di beni in attività
commerciali al dettaglio autorizzate;
b) di limitare l’accesso alle attività commerciali ad un solo componente il nucleo familiare e per una sola volta durante la giornata ad eccezione di comprovata necessità o per ragioni di salute;
c) le attività commerciali al dettaglio si svolgono, comunque, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e
che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di
adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e
grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita.
Per tutte le attività non sospese è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da
mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite;
d) è vietato l’uso dell’autovettura con persone non conviventi tranne che per motivi di lavoro o necessità da comprovare. In tali casi devono essere rispettate le stesse misure di precauzione
previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con
obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina;
e) in ambito comunale, in deroga all’art. 2, del D.L. 52/2021, sono vietati gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private
abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute;
f) lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è sempre consentito ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti residenti nello stesso
immobile. La necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste;
g) il divieto di stazionamento tra persone non conviventi, se non per ragioni di necessità o lavoro, in tutti i luoghi pubblici della città ivi comprese le località di Seccagrande, Borgo Bonsignore e Piana
Grande.
h) è consentita la partecipazione alle funzioni funebri e all’accompagnamento del feretro all’ultima dimora solo agli stretti congiunti, parenti ed amici, in misura non superiore a 30 persone ed al personale addetto alle imprese funebri. E’ assolutamente vietato porgere le condoglianze in qualsiasi luogo chiuso o aperto. Si raccomanda, inoltre, di evitare le visite di lutto a casa;
i) il divieto di effettuare feste di natura privata, sia svolte presso abitazioni sia presso luoghi aperti al pubblico;
l) nella giornata del 25 aprile 2021 sono vietati ai residenti nel Comune di Ribera gli spostamenti nel territorio comunale per raggiungere le cosidette “seconde case” salvo che per comprovati motivi
di necessità o urgenza;
m) nella giornata del 25 aprile 2021, al fine di contenere il contagio, l’accesso e lo spostamento nel territorio comunale è consentito una sola volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, verso abitazione
privata diversa dalla propria, a un massimo di quattro persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione e di residenza di quest’ultimi. La persona o le quattro persone che si spostano potranno, comunque, portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori
di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro;
n) l’apertura del mercato settimanale che si svolge il giovedì nell’area compresa tra la p.za Matteotti e la Via Agrigento con le seguenti prescrizioni :
Possono accedere all’area mercatale esclusivamente gli operatori commerciali su aree pubbliche titolari di una concessione di posteggio a titolo originario o acquisita per subingresso per atto tra
vivi o mortis causa. Non è consentita la vendita delle merci da parte dei cosiddetti “spuntisti” ad eccezione dei residenti nel Comune di Ribera . Possono accedere all’area mercatale anche spuntisti
non residenti che operano nel settore alimentare nel numero massimo di 6 con priorità per gli operatori che hanno registrato il maggior numero di presenze negli ultimi tre mesi”;
L’accesso degli operatori commerciali all’area mercatale avviene non prima delle ore 07.30 da una unica entrata individuata all’intersezione tra la P.za Matteotti e il C.so Margherita mentre l’uscita non oltre le ore 14.00 avviene oltreche dalla stessa entrata sopra individuata anche tramite
l’intersezione tra la parte finale della P.zza Matteotti e il C.so Margherita;
La distribuzione dei banchi di vendita sarà curata in via provvisoria dal personale dell’Ufficio Fiere e Mercati che osserverà il distanziamento dei posteggi di almeno un metro;
Gli operatori commerciali sono obbligati a occupare il posteggio assegnato secondo i segni di delimitazione dei posteggi con la finalità di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un
metro durante tutte le fasi di svolgimento dell’attività commerciale. Gli operatori commerciali si atterranno scrupolosamente alle disposizioni impartite dal predetto personale che nella prima fase di apertura del Mercato hanno carattere temporaneo ma che potranno essere modificate o confermate
per motivi di sicurezza e di contenimento dell’epidemia;
L’ingresso all’area mercatale è consentito agli utenti da un’unica entrata situata presso l’intersezione tra la P.za Matteotti e il c.so Margherita, mentre l’uscita è consentita tramite l’intersezione tra la
parte finale della P.za Matteotti e il c.so Margherita; ogni altro accesso mercatale dovrà essere delimitato con transenne o nastri;
E’ obbligatorio indossare appositi dispositivi di protezione individuale, quali masche rine e guanti, sia per gli operatori commerciali che per i clienti. Per gli operatori commerciali, gli stessi guanti dovranno essere cambiati o igienizzati dopo ogni operazione di pagamento e gettati in appositi contenitori, salvo il caso di addetto al solo incasso (cassiere/a);
Tra le persone in fila ai banchi, all’interno dell’area mercatale, deve essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
L’acceso all’area di mercato e la verifica sull’affluenza da parte dell’utenza sarà controllato dalle forze dell’ordine al fine di evitare assembramenti di persone all’interno dell’area mercatale. A tal
fine, l’ingresso potrà avvenire in modo dilazionato. Almeno sei operatori svolgeranno servizio di vigilanza, due al varco d’ingresso, due al varco di uscita e due per prevenire e risolvere eventuali assembramenti all’interno dell’area mercatale; per lo svolgimento di tale attività le forze dell’ordine si avvarranno anche della collaborazione di volontari;
Al titolare di posteggio si impone il rispetto delle seguenti misure:
▪ pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
▪ è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
▪ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
▪ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
▪ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
▪ nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In
alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
▪ in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita. Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza nel mercato settimanale a causa di un notevole
afflusso, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, le forze dell’ordine potranno sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza
sopraelencate. In caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato.
o) L’apertura della villa comunale con le seguenti prescrizioni. E’inibito nella villa comunale l’utilizzo di locali da parte dell’utenza al fine di evitare assembramento di persone. L’accesso del
pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e all’uso obbligatorio della mascherina. E’ consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate
alla loro cura, ad aree gioco all’interno della villa comunale per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
– è obbligatorio l’uso della mascherina da parte dei genitori, accompagnatori ed eventuale personale
e dei bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;
– è obbligatorio avere con sé una soluzione idroalcolica personale per l’igiene delle mani. L’adulto accompagnatore avrà cura di igienizzare o far igienizzare le mani del minore sia prima che dopo L’utilizzo delle attrezzature gioco;
– è consentito l’utilizzo di ogni singola attrezzatura gioco per un massimo di due bambini alla volta e, nel caso in cui il minore necessiti dell’accompagnamento, sarà consentito l’accesso ad un solo
accompagnatore per minore;
– deve essere rispettata in ogni circostanza la distanza interpersonale di almeno un metro (salvo tra persone conviventi), evitando assolutamente qualsiasi assembramento;
– si ricorda che l’accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute);
– a cura del personale comunale si dovrà provvedere all’installazione di apposita segnaletica informativa per le misure di prevenzione da adottare per il corretto utilizzo delle “aree gioco per
bambini”;
p) l’apertura della Villa “Matinella” con le seguenti prescrizioni. L’accesso del pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro e all’uso obbligatorio della mascherina;
q) in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (quali, a mero titolo esemplificativo, parcheggi, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita), nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico
scolastico,dove si rilevano spesso assembramenti, è fatto obbligo a tutti i cittadini di osservare il distanziamento di almeno un metro e di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nelle fasi
di entrata e di uscita, fatto salvo per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione
individuale;
r) la fruizione dell’ impianto sportivo polivalente “Spataro” è consentita alle seguenti condizioni :
– è disposta l’apertura dell’impianto da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e nella giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
– l’ingresso all’impianto è consentito per fasce orarie predefinite della durata di un’ora, tenuto conto dell’orario di apertura e chiusura;
– è consentita attività motoria individuale con distanziamento di almeno due metri;
– sono assolutamente vietati sport di squadra;
I custodi dell’impianto avranno cura di assicurare il contingentamento in ingresso (max 30 persone per le fasce orarie predefinite) e far osservare scrupolosamente le anzi riportate prescrizioni
richiedendo, se del caso, l’ausilio delle forze dell’ordine nel caso di inosservanza.
s) è consentito spostarsi all’interno del Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00. Gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio comunale sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o
per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonchè per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del D.L. 52/2021.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza all’ASP, per quanto di competenza, al Prefetto della Provincia di Agrigento, al Comando della Polizia Municipale e alla Tenenza dei Carabinieri di
Ribera, al Presidente della Regione per il tramite della Protezione Civile regionale.
La presente ordinanza produce i suoi effetti dal 23/4/2021 fino a nuova disposizione. Si applicano
per quanto non previsto dal presente provvedimento le prescrizioni dettate dal dpcm 2 marzo 2021e il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 per la Zona ARANCIONE ferma l’applicazione delle
disposizioni dettate dal D.L. 52/2021 (c.d. decreto riaperture) nel caso in cui, per effetto di decreto del Ministro per la Salute, la Regione Sicilia rientri in zona GIALLA.
Il Servizio Polizia Locale, la locale stazione dei Carabinieri e le altre forze dell’ordine preposte ai controlli sono incaricati di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente
ordinanza e in particolare :
– sul divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena;
– sul divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità;
– sul divieto di assembramenti e di consumo in prossimità dei locali per le attività per le quali è consentita l’attività di asporto;
– sull’obbligo per tutti gli esercizi commerciali, legittimamente aperti, di indicare all’esterno degli stessi il numero massimo di clienti che possono essere contemporaneamente presenti all’interno in rapporto alle dimensioni dei locali e sull’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di
vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento;
– sul divieto di stazionamento tra persone non conviventi;
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.
RACCOMANDA VIVAMENTE A TUTTA LA CITTADINANZA di attenersi e rispettare le disposizioni del Ministero della Salute in materia di prevenzione e
profilassi;
di indossare mascherina, lavarsi spesso le mani di rispettare le norme sul distanziamento sociale e
sul divieto di assembramento.
RAMMENTA
Il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra
cui l’obbligo di indossare la mascherina;
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti
sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19,
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35.
La violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena è punita dall’articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), I
comma, n. 2, del codice penale, con la reclusione da 1 a 5 anni.
Il Sindaco
Avv. Matteo Ruvolo





