Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19. Sospensione nel territorio comunale di tutte le attività didattiche e scolastiche di ogni ordine e grado.
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14
gennaio 2021, n. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell’8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020, n. 8 dell’ 11 gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021, n. 13 del 12 febbraio 2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021 e n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’ emergenza epidemiologica;
Dato atto che dal 6/3/2021 si sono sviluppati nel territorio del Comune di Ribera dei Clusters territorializzati di Covid 19 e che le caratteristiche epidemiologiche del fenomeno, la veloce propagazione dell’infezione testimoniata da un rapidissimo aumento dei casi in pochi giorni, la previsione di un elevato numero di “contatti stretti” e “contatti occasionali”
hanno suggerito l’adozione di protocolli contenitivi atti a circoscrivere il fenomeno;
Dato atto, altresì, che con nota congiunta del Comune di Ribera e dell’Asp di Agrigento prot. n. 51106 del 20 marzo 2021, è stata richiesta al Presidente della Regione Siciliana l’adozione del protocollo contenitivo di seguito specificato “Dichiarazione del Comune di
Ribera quale “ZONA ROSSA””;
Considerato che l’evolversi della situazione epidemiologica con dati sempre più allarmantie del carattere particolarmente diffusivo della sospetta variante inglese, integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;
Ritenuto, nelle more dell’emanazione dell’Ordinanza regionale istitutiva della ZONA ROSSA, che espliciterà tutte le misure contenitive del contagio, di dover disporre da lunedì 22 marzo 2021 e fino a data che verrà indicata nella predetta Ordinanza Regionale in corso di emanazione, la sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche in presenza, di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario
nazionale” e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’art. 32 della Costituzione secondo cui “La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”;
Richiamato l’art. 50, commi 5 e 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
P.Q.S.
ORDINA
PER MOTIVI DI TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA
Da lunedì 22 marzo 2021 e fino a data che verrà indicata nell’Ordinanza Regionale di istituzione della ZONA ROSSA, in corso di emanazione, la sospensione nel territorio comunale di tutte le attività didattiche e scolastiche in presenza di ogni ordine e grado ivi compresa la sospensione di ogni attività nelle strutture private (asili nido e scuole dell’infanzia).
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza all’ASP, per quanto di competenza, al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “F.Crispi”, al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Bosco”, al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “V. Navarro”, al Dirigente scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “F.Crispi”, al legale rappresentante della Scuola dell’Infanzia Paritaria “L’albero azzurro”, al legale rappresentante della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Baby Club” e al legale rappresentante della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Biri Birò” per l’esecuzione, al Prefetto della Provincia di Agrigento, al Comando della Polizia Municipale e alla Tenenza dei Carabinieri di Ribera, ai Dirigenti comunali, al Presidente della Regione per il tramite della Protezione civile regionale.
Il Servizio Polizia Locale e la locale stazione dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale e vale come notifica
generalizzata.
INFORMA
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale -TAR Sicilia – Palermo – nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.
Il Sindaco
Avv. Matteo Ruvolo





